Statuto

“Mendelssohn Music Institute APS”

Costituzione – Sede – Durata – Scopi

Art. 1 – Costituzione e Sede

 È costituita nel rispetto del Codice Civile e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 – Codice del Terzo Settore, l’Associazione di promozione sociale denominata “Mendelssohn Music Institute – Associazione di Promozione Sociale” o, in breve, “Mendelssohn Music Institute – APS” (di seguito “Associazione”) con lo scopo di promuovere iniziative e programmi ad alto impatto musicale e sociale con sede in Via Principi d’Acaja, n. 1 – 10143 – in Torino. Il trasferimento dell’indirizzo della sede nell’ambito dello stesso Comune, cui è competente il Consiglio Direttivo, non comporta alcuna modifica statutaria. L’Associazione è retta dal presente statuto e dalle vigenti norme di legge in materia. L’Associazione agisce in conformità al Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 ed alle relative norme di attuazione. L’Associazione espleta le proprie finalità nell’ambito del territorio regionale, nazionale e all’estero.

Art. 2 – Carattere dell’Associazione

L’associazione è costituita per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale di attività di interesse generale a favore di associati, loro familiari o di terzi, senza finalità di lucro e nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati.

Art. 3 – Durata dell’Associazione

La durata dell’Associazione è illimitata e non ha date di scadenza.

Art. 4 – Scopi dell’Associazione – Attività

L’Associazione ha carattere volontario e democratico ed è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa esercita in via esclusiva o principale attività di interesse generale per il perseguimento senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociali così come previsto dall’articolo 5, comma 1 del Codice del Terzo settore (d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117). L’Associazione ha lo scopo di promuovere programmi ed iniziative per la tutela e lo sviluppo del tessuto sociale della città di Torino e Provincia oltre che su tutto il territorio nazionale e all’estero. In particolare essa avrà attenzione:

1) promuovere, organizzare ed eventualmente gestire corsi strumentali e vocali, corsi di didattica, di informatica musicale e di storia della musica, masterclass di perfezionamento musicale, di recitazione, danza, animazione, lezioniconcerto, laboratori musica di insieme, registrazioni fonografiche, seminari, stages ed ogni altra iniziativa, anche ludica, idonea a diffondere la conoscenza e la pratica musicale, tra adulti e giovani;

2) favorire organizzare manifestazioni musicali, culturali, ricreative, cinematografiche, rassegne, festival, conferenze, concorsi, premi, saggi, concerti, musical ed ogni altra forma di spettacolo legata alla musica, favorendo, in special modo, tra i Soci, la costituzione di gruppi di studio di musica CLASSICA, non tralasciando anche quelli definiti rock, jazz, lirici e di ogni altro genere musicale;

3) promuovere la formazione di gruppi strumentali e complessi vocali, da camera, orchestrali, folkloristici e bandistici, coordinandone le attività;

4) svolgere attività editoriale letteraria e musicale, curando la creazione di siti internet, la pubblicazione e diffusione gratuita di periodici, riviste, testi musicali, opere musicali, materiale fonografico, informatico ed audiovisivo, per la diffusione e divulgazione delle attività dell’Associazione;

5) attivare iniziative musicali e culturali, anche in collaborazioni con Enti Pubblici e Privati, Scuole e Associazioni, nella sfera della aggregazione sociale e del tempo libero, per la promozione della persona e della qualità della vita;

6) organizzare manifestazioni musicali per le scuole, per gli anziani e per le associazioni operanti nella sfera dell’emarginazione;

7) ingaggiare, assumere e/o scritturare artisti, conferenzieri, esperti o altro personale specializzato estraneo all’Associazione per il compimento degli obiettivi statutari;

8) offrire un punto di riferimento orientativo e di consulenza per gli studenti di musica e per tutti gli appassionati, anche attraverso la gestione di Teatri, Musei, Studi Fotografici, Biblioteche e/o Fonoteche;

9) avviare ricerche di storia locale, salvaguardia del patrimonio etnico, riscoperta di musicisti e poeti del passato pubblicandone documenti originali e spartiti della propria produzione artistica, compiere studi ed analisi, anche con eventuali rilevamenti statistici, sulle consuetudini musicali di ieri e di oggi senza limiti territoriali;

10) svolgere qualsiasi altra attività o servizio che si rivelasse utile a promuovere e a diffondere la conoscenza della cultura musicale e degli Artisti/Soci; a tal proposito potranno essere stipulate convenzioni con studi di registrazione, promoter, agenzie di spettacolo, agenzie di grafica e di immagine, associazioni di settore nonché service audio e luci a supporto delle attività proprie onde offrire ai Soci, proficue opportunità e facilitazioni per l’espletamento dell’attività artistica;

11) promuovere e organizzare Corsi di Aggiornamento per docenti di scuole di ogni ordine/grado;

In via sussidiaria non prevalente l’associazione potrà svolgere anche attività commerciali finalizzate al raggiungimento degli scopi sociali. Per il perseguimento delle suddette attività l’Associazione si avvale prevalentemente dell’impegno volontario, libero e gratuito dei propri soci. Solo quando sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale statutariamente previste e al perseguimento delle finalità associative, l’Associazione potrà, inoltre, assumere dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai propri associati. I volontari vengono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell’attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinquanta per cento del numero degli associati. I volontari che svolgono attività di volontariato in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro. Ai volontari possono essere rimborsate dall’ente soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro limiti
massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. L’Associazione può, tuttavia, svolgere attività di natura “secondaria o strumentale” per le quali l’organo preposto all’individuazione sarà sempre e solo quello esecutivo del Consiglio Direttivo. L’associazione può altresì svolgere, laddove se ne presenti la necessità, attività di raccolta fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, sotto qualsiasi forma, anche in forma organizzata e continuativa e mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico, ed in conformità al disposto legislativo. L’Associazione può avvalersi di lavoratori dipendenti o di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, quando ciò è ritenuto necessario allo svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle proprie finalità. Il numero dei lavoratori impiegati rientrerà nei limiti di cui all’articolo 36 del d.Lgs 3 Luglio 2017 n.117.

Art. 5 – Requisiti dei soci

a) Possono essere soci dell’Associazione cittadini italiani o stranieri residenti in Italia di sentimenti e comportamenti democratici. Possono partecipare tutti coloro che, indipendentemente dalle condizioni personali (di sesso, età, religione, cultura, etnia e condizioni sociali), sono interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali e ne condividono lo spirito egli ideali. Tra essi sono comprese le persone giuridiche, che potranno essere ammessi dal Consiglio Direttivo soltanto nella persona fisica designata per l’adesione con apposita delibera dell’istituzione interessata, salvo sua
sostituzione da parte dell’Ente con altro soggetto che lo rappresenti.
b) Possono aderire all’Associazione i soggetti che ne facciano esplicita domanda scritta di ammissione presentata al Presidente e che, successivamente, sia accettata dal Consiglio Direttivo, dando affidamento di poter contribuire fattivamente al conseguimento dei fini associativi.
c) La deliberazione del Consiglio Direttivo di accettazione di un nuovo Socio deve essere annotata nel libro degli associati. Tra i Soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È espressamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, fermo restando il diritto di recesso.
d) I Soci saranno classificati nelle seguenti categorie:

  • Soci Fondatori: sono i soci versino, all’atto dell’ammissione, un ammontare non inferiore ad Euro 100 ed ai quali il Consiglio Direttivo, successivamente alla costituzione, riterrà di dare tale qualifica in considerazione di particolari meriti e qualità entro il termine di 120 giorni dalla costituzione; in ogni caso il numero dei Soci Fondatori non può essere superiore a 11;
  • Soci Sostenitori: sono i soci versino, all’atto dell’ammissione, un ammontare non inferiore ad Euro 100;
  • Soci Ordinari: sono i soci che versino, all’atto dell’ammissione, un ammontare non inferiore ad Euro 50. La qualità di Socio comporta la possibilità di frequenza all’Associazione e alle manifestazioni dalla stessa organizzate. Tutti i Soci di maggiore età hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione. Ogni Socio, che sia iscritto da almeno tre mesi nel libro degli associati, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della sua quota. Non viene fatta alcuna discriminazione di genere, etnia, razziale, culturale, politica o religiosa al momento di valutare la domanda di ingresso nell’Associazione, né tra i soci dell’Associazione stessa. Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell’Associazione. È inoltre prevista la disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della
    partecipazione alla vita associativa prevedendo per gli associati partecipanti maggiori di età il diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione.

Art. 6 – Diritti e Doveri dei Soci

L’appartenenza all’Associazione ha carattere libero e volontario ma impegna gli aderenti al rispetto delle risoluzioni prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statuarie. Tutti i Soci sono tenuti a rispettare i principi, i valori e le norme del presente statuto e quelle contenute nell’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti ed espresse a maggioranza qualificata. In caso di comportamento difforme dalle finalità dell’Associazione e/o di gravi motivi di indegnità, il Consiglio Direttivo potrà intervenire ed applicare le seguenti
sanzioni: richiamo scritto, sospensione, espulsione dall’Associazione. Ogni associato ha diritto ad esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al preposto Organo di Controllo e presso la sede associativa entro 60 giorni dalla richiesta.

Art. 7 – Perdita qualifica di Socio

La qualifica di Socio può venir meno per motivi di decesso, recesso, morosità o esclusione:
a) per dimissioni volontarie da comunicarsi per iscritto almeno 3 (tre) mesi prima dello scadere dell’anno al Consiglio Direttivo così come previsto per legge dall’ art.24, c.2;
b) per sopraggiunta morte del Socio;
c) per morosità, ovvero qualora il Socio non corrisponda più puntualmente la propria quota associativa;
d) per delibera di esclusione dell’Assemblea dei Soci per accertati motivi di incompatibilità ovvero per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente statuto e dell’eventuale regolamento o per altri motivi che
comportino indegnità; a tale scopo il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei Soci; l’esclusione diviene operante dall’annotazione sul libro degli associati. I Soci esclusi, receduti o che comunque abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono chiedere la restituzione dei contributi versati, né possono vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione.
e) Qualsiasi di questi provvedimenti verrà comunicato all’associato dichiarato escluso, il quale, entro 30 giorni da tale comunicazione, può ricorrere all’assemblea mediante lettera raccomandata inviata al Presidente dell’Associazione.

Art. 8 – Organi dell’Associazione

Sono organi dell’Associazione:

  • l’Assemblea dei Soci;
  • il Consiglio Direttivo;
  • il Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Vice Presidente del Consiglio Direttivo;
  • il Comitato Promotore;
  • l’Organo di Controllo ove necessario ai sensi di legge;
  • il Revisore legale dei conti ove necessario ai sensi di legge;
  • il Tesoriere;
  • il Segretario Generale dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo;
  • tutte quelle cariche necessarie allo sviluppo territoriale dell’Associazione (Marketing Manager, ecc..)

Art. 9 – Entrate dell’Associazione

L’associazione può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività da quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali e proventi e entrate relative alle attività di interesse generale, alle attività diverse e alle attività di raccolta fondi ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117. L’associazione non può distribuire, anche in modo indiretto, utili e/o avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo. La quota associativa non è trasferibile a nessun titolo e non è collegata alla titolarità di azioni o quote di natura patrimoniale.

Art. 10 – Compensi dei Soci

I Soci non hanno diritto a compensi per l’attività prestata: solo in particolari casi nei quali operano su delibera del Consiglio Direttivo in nome e per conto dell’Associazione, hanno diritto, come ogni organo associativo, al rimborso delle spese sostenute.

Art. 11 – Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto utili o avanzi di gestione nonché fondi di riserva durante la vita dell’Associazione, né al momento del suo scioglimento. Gli utili e gli avanzi di gestione, nonché le riserve e i fondi costituiti con gli stessi, devono essere utilizzati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle direttamente connesse. L’associazione ha l’obbligo di utilizzo del patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 12 – Partecipazione e convocazione dell’Assemblea dei Soci

a) L’Assemblea dei Soci è il momento fondamentale di confronto e di partecipazione, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione, ed è composta da tutti i Soci i quali hanno diritto di:

  • partecipare all’Assemblea e votare in essa, personalmente o tramite delegato (viene consentito solo un massimo di due deleghe per socio);
  • conoscere i programmi associativi;
  • frequentare i locali dell’Associazione e di partecipare alle manifestazioni da essa promosse.

b) L’Assemblea viene convocata in via ordinaria almeno una volta all’anno entro il 30 aprile per l’approvazione del bilancio, per l’eventuale rinnovo delle cariche sociali e per presentare il bilancio preventivo dell’anno in corso.

c) L’Assemblea, inoltre, può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria:

  • per decisione del Consiglio Direttivo;
  • su richiesta, indirizzata al Presidente, di almeno un decimo dei soci aventi diritto di voto.

d) L’Assemblea è convocata con un preavviso di 8 giorni e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell’avvenuta ricezione.

e) È inoltre consentito l’intervento in Assemblea mediante teleconferenza o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e da tutti gli intervenuti, che sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti discussi, che sia loro consentito lo scambio di documenti relativi a tali argomenti e che di tutto quanto sopravvenga dato atto nel relativo verbale. Verificatisi tali presupposti, l’Assemblea si considera comunque tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e il segretario.

Art. 13 – Costituzione e deliberazioni dell’Assemblea

a) In prima convocazione l’Assemblea ordinaria è valida se presente la maggioranza dei Soci aventi diritto di voto e delibera validamente con la maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è valida anche se non è presente la maggioranza dei soci con diritto di voto, e delibera sempre con maggioranza dei presenti. La riunione dell’Assemblea è obbligatoriamente convocata quando sia fatta richiesta dal consiglio direttivo ovvero, con motivazione scritta, da almeno il 10% degli associati in regola con il pagamento della quota associativa”.
b) L’Assemblea straordinaria, la quale approva le modifiche allo statuto in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci mentre in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, qualunque sia il numero degli intervenuti. Per deliberare lo scioglimento dell’Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre anche in seconda convocazione il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.
c) L’Assemblea è presieduta dal Presidente e, in caso di sua assenza, dal vice presidente o da altra persona designata dal Presidente.
d) I verbali delle riunioni dell’Assemblea sono redatti dal Segretario Generale in carica o, in sua assenza, e per quella sola Assemblea, da persona scelta dal Presidente dell’Assemblea fra i presenti.
e)  Ogni associato non può ricevere più di due deleghe.
f) Le deliberazioni prese in conformità allo statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.
Possono partecipare all’Assemblea con diritto di voto tutti gli associati così come stabilito dall’Articolo 2373 del Codice Civile, (iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci ed in regola con il versamento della quota associativa). Tuttavia, gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da un altro associato, mediante delega scritta. Nel caso in cui il numero degli associati sia pari o superiore a 500 la previsione sarà la seguente: ogni associato non può ricevere più di cinque deleghe. Per i soci minori di età, il diritto di voto in assemblea è esercitato, sino al compimento del 18° anno di età, dagli esercenti la responsabilità genitoriale sui medesimi così come precisato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali “con riferimento del diritto di voto” previsto dai recenti orientamenti giurisprudenziali (Cass.Sez. VI 04.10.2017 n. 23228).

Art. 14 – Forma di votazione dell’Assemblea

L’Assemblea vota normalmente per alzata di mano.

Art. 15 – Compiti dell’Assemblea

All’Assemblea spettano i seguenti compiti:
In sede ordinaria:

  • discute e delibera sui bilanci consuntivi e preventivi e sulle relazioni del Consiglio Direttivo;
  • nomina e revoca dei membri degli organi sociali (Consiglio Direttivo, tra cui il Presidente ed eventualmente il Vice Presidente e l’Organo di Controllo);
  • nomina e revoca, quando previsto, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • approva i regolamenti interni;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione
  • su proposta del Consiglio Direttivo, elegge il Segretario Generale;
  • delibera sulle direttive d’ordine generale dell’Associazione e sull’attività da essa svolta e da svolgere nei vari settori di sua competenza;
  • delibera su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio Direttivo. Per l’assemblea straordinaria che delibera eventuali modifiche statutarie o la fusione, la scissione o la trasformazione dell’associazione, occorre la presenza di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati aventi diritto e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

In sede straordinaria:

  • delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
  • delibera sulle proposte di modifica dell’ atto di costituzione o dello statuto;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’ atto costitutivo o allo statuto alla sua competenza.

Art. 16 – Composizione, convocazione e compiti del Consiglio Direttivo

a) L’Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto, su nomina dell’Assemblea, da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 13membri. La maggioranza dei Consiglieri deve essere scelte tra le persone fisiche associate.
b) La maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo è costituita in ogni caso da Soci Fondatori e Soci Sostenitori; i componenti Soci Fondatori saranno in numero superiore ai componenti Soci Sostenitori.
c) I Consiglieri durano in carica fino a cinque anni e sono rieleggibili. Non possono essere nominati alla carica di Consiglieri gli interdetti, gli inabilitati, i falliti, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi.
d) Dalla nomina a consigliere, nonché da specifiche cariche o deleghe attribuite ai Consiglieri, non consegue alcun compenso, salvo il rimborso delle spese documentate e sostenute per ragioni dell’ufficio ricoperto.
e) Il Consiglio Direttivo ha i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione (che può anche delegare a qualcuno dei suoi membri) per l’attuazione degli scopi associativi, nell’ambito dei principi e degli indirizzi generali fissati dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo delibera in materia di:

  • ammissione di nuovi soci;
  • nomina del Presidente ed eventualmente del Vice Presidente nel caso in cui non vi abbia provveduto l’Assemblea;
  • formulazione del programma annuale di interventi dell’Associazione e dell’eventuale regolamento interno
    dell’Associazione, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
  • attuazione del predetto programma una volta deliberato;
  • predisposizione delle bozze del bilancio di esercizio ed eventualmente del bilancio sociale, documentando il carattere
    secondario e strumentale di eventuali attività diverse svolte;
  • deliberazioni in merito all’accettazione di lasciti, donazioni, oblazioni e contribuzioni varie;
  • nomina, qualora le esigenze operative dell’Associazione lo richiedano, del Segretario Generale e del Tesoriere;
  • rapporti con pubbliche amministrazioni e con terzi in merito al regolare e buon andamento dell’attività associativa.

f) Il Consiglio Direttivo può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più Consiglieri.
g) Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno la meta più uno dei Consiglieri.
h) La convocazione del Consiglio deve essere inviata, con l’ordine del giorno e il luogo e la data della convocazione, entro 5 giorni dalla riunione e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell’avvenuta ricezione. Il preavviso può essere ridotto ad un giorno in caso di urgenza. Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la metà più uno dei consiglieri e le delibere sono assunte a maggioranza.
i) È esclusa la partecipazione al Consiglio Direttivo e l’espressione del voto per delega.
l) È ammessa la possibilità di intervento a distanza mediante l’utilizzo di sistemi di collegamento audio o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

Art. 17 – Compiti del Presidente

Il Presidente viene nominato all’interno del Coonsiglio Direttivo fra i consiglieri eletti. Il Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.
a) Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio, i poteri di firma di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione e il potere di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità amministrativa e giurisdizionale, nominando avvocati.
b) Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell’Associazione anche ad estranei al Consiglio stesso. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l’esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell’ Associazione, verifica l’osservanza dello statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.
c) Il Presidente cura la predisposizione del bilancio consuntivo da sottoporre per l’approvazione al Consiglio Direttivo e poi all’Assemblea, corredandoli di idonee relazioni.

Art. 18 – Vice presidente

a) Il Vice Presidente, se nominato, sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all’esercizio delle proprie funzioni. Il solo intervento del Vice Presidente costituisce per i terzi prova dell’impedimento del Presidente.
b) Il Vice Presidente dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 19 – Segretario Generale

a) Ove nominato dal Consiglio Direttivo o dall’Assemblea, il Segretario Generale può essere scelto anche al di fuori dei membri del Consiglio Direttivo stesso. In tal caso partecipa alle riunioni del Consiglio o dell’Assemblea senza diritto di voto.
b) Il Segretario Generale svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo,
coadiuva il Presidente, l’Assemblea e il Consiglio Direttivo nell’esplicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie o opportune per il funzionamento dell’Associazione.
c) Al Segretario Generale competono la cura dei libri dell’Associazione e l’assistenza al Consiglio Direttivo e all’Assemblea.
d) Il Segretario dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 20 – Tesoriere

a) Il Consiglio Direttivo può nominare un Tesoriere, che può essere scelto anche al di fuori del Consiglio Direttivo. In tal caso può essere chiamato a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
b) Il Tesoriere presiede alle attività di gestione della cassa dell’Associazione, di contabilità, delle relative verifiche, della tenuta dei libri contabili e coadiuva il Presidente nella predisposizione, per la presentazione al Consiglio Direttivo, del bilancio consuntivo, accompagnandolo da idonea relazione contabile.
c) Il Tesoriere, come qualunque altra carica affidata dal Direttivo, dura in carica cinque anni ed è rieleggibile.

Art. 21 – Libri sociali obbligatori

L’Associazione in conformità alle disposizioni vigenti dovrà tenere:
a) il libro degli Associati;
b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico;
c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo e del Comitato Promotore;
d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Organo di Controllo.

I libri di cui alle lettere a), b) e c) dovranno essere tenuti a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 22 – Organo di Controllo e Revisione Legale dei Conti

Laddove ciò sia richiesto per legge o per libera determinazione, l’assemblea nomina un organo di controllo composto da tre persone, di cui almeno una scelta tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile. Può essere altresì nominato un organo di controllo monocratico, tra le categorie di soggetti di cui all’articolo 2397, comma secondo, del Codice civile.Ai componenti dell’organo di controllo si applica l’articolo 2399 del Codice civile.Ai membri dell’organo di controllo che non siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2397, secondo comma, del codice civile, non può essere attribuito alcun compenso salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione. L’organo di controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dall’associazione e sul suo concreto funzionamento. Esercita inoltre compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell’associazione e attesta che il bilancio sociale, nel caso in cui la sua redazione sia obbligatoria o sia ritenuta opportuna, sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’art. 14 del d.Lgs. del 3 luglio 2017 n. 117.
Laddove ciò sia richiesto per legge o libera determinazione, l’assemblea nomina un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell’apposito registro. Qualora i membri dell’organo di controllo siano iscritti al registro dei revisori, questi possono altresì svolgere la funzione di revisori legali dei conti, nel caso in cui non sia a tal fine nominato un soggetto incaricato.

Art. 23 – Scioglimento dell’Associazione e devoluzione del Patrimonio

Addivenendosi per qualsiasi causa e in qualsiasi momento allo scioglimento dell’Associazione, lo scioglimento dovrà essere deliberato da un’Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Soci. L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’Associazione delibera altresì le modalità della liquidazione e della devoluzione del patrimonio dell’Associazione che residua dalla liquidazione stessa, nominando uno o più liquidatori e determinandone i relativi poteri. In caso di suo scioglimento per qualunque causa, il patrimonio residuo dell’Associazione, previo parere positivo dell’Ufficio di cui all’art.45, c.1, del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, deve essereobbligatoriamente devoluto ad altre organizzazioni del Terzo settore aventi finalità di solidarietà e/o utilità sociale o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall’art.9 del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

Art. 24 – Il Comitato Promotore

a) Il Consiglio Direttivo costituisce un Comitato Promotore con lo scopo di valutare le attività oggetto di iniziativa dell’Associazione.
b) Il Comitato Promotore si compone di un massimo di 9 membri che durano in carica fino a cinque anni e possono essere rinominati. Il Comitato Promotore è composto da Soci Fondatori e Soci Sostenitori; la maggioranza deve essere costituita dai Soci Fondatori.
c) Il Comitato Promotore è presieduto dalla persona designata dal Consiglio Direttivo, e riporta al Consiglio Direttivo per la formulazione del programma annuale di interventi dell’Associazione. Il Comitato Promotore si riunisce ogni qual volta lo ritenga necessario uno dei suoi componenti, con un preavviso di tre giorni, ridotto ad uno in caso di urgenza, e con qualsiasi mezzo o modalità, purché siano idonei a dare atto dell’avvenuta ricezione.

Art. 25 – Esercizi sociali

L’esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 Dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e il conto consuntivo nonché la relazione di attività e li sottopone
all’approvazione dell’Assemblea. Entro il 31 Ottobre di ciascun anno il Direttivo approva la bozza di bilancio di esercizio da sottoporre all’assemblea degli Associati entro il 31 di Dicembre di ciascun anno. Suddetto Bilancio verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro il 30 Aprile di ciascun anno. Il bilancio, se con ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori a € 220.000,00, potrà essere redatto nella forma del rendiconto finanziario per cassa e sarà predisposto in conformità alle vigenti disposizioni. Detti documenti devono essere depositati presso la sede dell’Associazione entro i quindici giorni precedenti l’adunanza per poter esser consultati da ogni Socio. Il rendiconto approvato dall’Assemblea è depositato presso la sede sociale: i Soci hanno la facoltà di consultarlo e di ottenerne copie. L’Associazione, una volta iscritta, depositerà il Bilancio presso il RUNTS entro il 30 Giugno di ogni anno. L’organo amministrativo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse eventualmente svolte nei documenti del bilancio di esercizio.

Art. 26 – Regolamento interno

Particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente statuto potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 27 – Gratuità delle cariche

Tutte le cariche menzionate nel presente statuto sono gratuite salvo il rimborso delle spese debitamente documentate sostenute in nome e per conto dell’Associazione e/o per l’assolvimento di uno specifico incarico, ove preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo.

Art. 28 – Disposizioni finali – Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di enti del Terzo settore (e, in particolare, la legge 6 giugno 2016, n. 106 ed il d.Lgs 3 luglio 2017, n. 117 e s.m.i.) e, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile.

Torino, li 7 Ottobre 2020

Il Direttivo

Il Presidente: Ippazio Ettore PONZETTA

Il Vice Presidente: Lorenzo MARINI

Il Segretario: Gabriele BRAGA

Il Consigliere Marketing Manager: Bruno MULTARI

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